La delibera 595/2014 dell'Autorità per l'energia (oggi ARERA) ha affidato al gestore di rete la telelettura dell'energia prodotta anche per gli impianti entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, lasciando però al produttore installazione e manutenzione dei contatori di produzione negli impianti più grandi. Dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi solo sui dati di misura trasmessi dai gestori di rete. Dal 1° gennaio 2017 la delibera non è più in vigore: le sue regole sono confluite nel Testo integrato misura elettrica (TIME).

Cos'è la delibera 595/2014

È la deliberazione del 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel, "Regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta". Prima di essa le regole erano due: l'Allegato A alla deliberazione 88/07 per gli impianti entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012, e l'Allegato Abis, introdotto dalla deliberazione 339/2012/R/eel, per quelli entrati in esercizio da quella data. La 339/2012 aveva già dato al gestore di rete la telelettura, cioè raccolta, validazione e registrazione delle misure, per gli impianti nuovi di qualsiasi potenza; per quelli più vecchi la telelettura toccava, a seconda della taglia, al gestore di rete o al produttore.

La 595/2014 ha unificato il quadro e ha abrogato la 88/07 e la 339/2012, con una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2015.

Chi era responsabile della misura con la 595/2014

L'Allegato A distingueva tra installazione e manutenzione dei misuratori e telelettura:

ImpiantoInstallazione e manutenzioneRaccolta, validazione, registrazione
Bassa tensione, oltre 20 kW, in esercizio prima del 27/08/2012ProduttoreGestore di rete
Altri impianti in bassa tensioneGestore di reteGestore di rete
Media e alta tensione fino a 20 kWGestore di reteGestore di rete
Media e alta tensione oltre 20 kWProduttoreGestore di rete

Per gli impianti in media e alta tensione sopra i 20 kW l'Autorità ha motivato la scelta con la maggiore complessità degli impianti e le difficoltà di accesso al misuratore. Il produttore poteva comunque affidare installazione e manutenzione al gestore di rete, pagando un corrispettivo, restando responsabile.

Cosa doveva fare il produttore

Gli obblighi principali dell'Allegato A erano:

  • Contatori teleleggibili: il gestore di rete pubblica sul proprio sito l'elenco delle apparecchiature compatibili con la sua telelettura.
  • Adeguamento a carico del produttore in media e alta tensione oltre 20 kW: se il misuratore non era compatibile o era in un punto non idoneo, il produttore doveva modificarlo o sostituirlo a sue spese; in mancanza, il gestore lo comunicava al GSE per la sospensione degli incentivi fino all'adeguamento. In bassa tensione oltre 20 kW, invece, in caso di incompatibilità la responsabilità e gli oneri passavano al gestore di rete.
  • Dispositivi anti-frode: per aprirli, preavviso al gestore di almeno 2 giorni lavorativi.
  • Informazioni al gestore: malfunzionamenti, ripristini, riprogrammazioni e ogni azione che potesse compromettere la telelettura.

Il gestore di rete, dal canto suo, doveva trasmettere al GSE le misure dell'energia prodotta entro il giorno 15 del mese successivo e archiviarle per almeno 5 anni. Se la telelettura non era disponibile per motivi tecnici non imputabili al produttore, comunicava al GSE un valore provvisorio pari all'energia immessa e poi ricostruiva i dati del periodo. Il mancato invio delle informazioni richieste ai produttori, o la mancata esecuzione delle attività a loro carico, comportava un ritardo nell'erogazione degli incentivi.

Cosa è cambiato per gli impianti incentivati dal 2016

Dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete. Il GSE ha pubblicato due chiarimenti utili:

  • Impianti in cessione totale (29 settembre 2015): se l'impianto cede tutta l'energia, non ha un secondo punto di connessione per i servizi ausiliari e non condivide il punto di connessione con altri impianti, non serve installare altri misuratori, perché l'energia misurata al punto di connessione può essere considerata pari a quella prodotta.
  • Richiesta di adeguamento (22 gennaio 2018): per gli altri impianti il produttore doveva inviare al gestore di rete una richiesta esplicita di adeguamento entro il 31 gennaio 2018; senza richiesta, gli incentivi vengono calcolati sui dati dell'energia immessa in rete.

Su e-distribuzione la procedura si chiama ancora "Adeguamento 595/14" ed è nel Portale Produttori. Per chi si è adeguato dopo il 1° gennaio 2016 e-distribuzione chiede un file Excel dei consumi, con le scansioni dei registri inviati all'Agenzia delle Dogane, dal dicembre 2015 all'ultimo mese disponibile. Come si usa il portale è spiegato nella guida al Portale Produttori.

La delibera 595/2014 è ancora in vigore?

No. Con la deliberazione 458/2016/R/eel ARERA ha riunito in un solo testo la misura dell'energia immessa, prelevata e prodotta, il TIME, e dal 1° gennaio 2017 la 595/2014 è soppressa. Oggi vale il TIME 2024-2027, Allegato B alla deliberazione 616/2023/R/eel. Le differenze principali:

  • in bassa tensione tutte le operazioni di misura spettano all'impresa distributrice, anche per gli impianti che la 595/2014 lasciava al produttore;
  • in media tensione e sulla rete rilevante l'installazione e la manutenzione dei contatori di produzione sono del produttore, senza soglia dei 20 kW; i dati li gestisce il distributore o, sulla rete rilevante, Terna;
  • chi era responsabile secondo le regole precedenti mantiene la responsabilità fino alla sostituzione completa delle apparecchiature di misura.

Restano invece le regole sulla trasmissione al GSE entro il giorno 15, sull'archiviazione per almeno 5 anni e sui dispositivi anti-frode. Lo schema attuale è nell'articolo sul responsabile della misura; cos'è il contatore in carico al produttore lo trovi in contatore fiscale.

Il riferimento alla 595 però resta: e-distribuzione lo usa nel nome della procedura di adeguamento, ed enerdata indica come "in carico al produttore (TIME, ex delibera 595/2014)" i contatori fiscali con modem e SIM che legge via GSM senza installare nulla. I contatori gestiti dal distributore non sono interrogabili. I modelli sono nella pagina dei contatori supportati.

Domande frequenti

Cosa prevede la delibera 595/2014?

Affida al gestore di rete raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia prodotta e lascia al produttore installazione e manutenzione dei contatori negli impianti oltre 20 kW in media e alta tensione e in quelli in bassa tensione entrati in esercizio prima del 27 agosto 2012.

Da quando il GSE usa solo i dati del distributore?

Dal 1° gennaio 2016 il GSE eroga gli incentivi solo sulla base dei dati di misura trasmessi dai gestori di rete.

Un impianto in cessione totale deve avere un contatore di produzione?

Secondo il chiarimento del GSE del 2015 no, se non ha un secondo punto di connessione per gli ausiliari e non condivide la connessione con altri impianti. Il produttore può comunque installarlo.

La 595/2014 vale ancora?

No, è soppressa dal 1° gennaio 2017. Le regole oggi sono nel TIME 2024-2027 di ARERA.

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Fonti