La verifica periodica del contatore di produzione spetta a chi è responsabile della sua installazione e manutenzione: negli impianti in media e alta tensione, di regola, il produttore. Non c'è una sola regola: contano le prescrizioni del distributore, quelle dell'Agenzia delle Dogane se l'impianto è un'officina elettrica e, dove si applica, la metrologia legale del DM 93/2017. Prima di fissare una scadenza, verifica con il tuo consulente quali valgono per il tuo impianto.

Chi deve fare la verifica periodica del contatore di produzione

Per il TIME di ARERA la verifica periodica del corretto funzionamento fa parte delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura. Quindi la deve organizzare chi ne è responsabile: in bassa tensione l'impresa distributrice, in media tensione e sulla rete rilevante il produttore per i contatori di produzione, salvo i casi in cui vale ancora la responsabilità prevista dalle regole precedenti. Lo schema completo è nell'articolo sul responsabile della misura.

L'apparecchiatura di misura comprende contatore, trasformatori TA e TV, dispositivi di comunicazione e cablaggio: la verifica riguarda il sistema di misura, non solo il contatore. Il ruolo dei trasformatori è spiegato in trasformatori TA e TV.

Quali regole si applicano

FonteCosa prevede
Guida per le connessioni di e-distribuzione, Sezione HVerifiche periodiche secondo la norma CEI 13-4, con la periodicità della regolazione vigente (CEI 0-16), a carico del responsabile di installazione e manutenzione. Se è il produttore, preavviso di 20 giorni a e-distribuzione e invio dei certificati.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le officine elettricheVerificazione periodica alla scadenza triennale dei sistemi di misura fiscali installati presso l'officina, da parte di laboratori autorizzati dall'Agenzia.
DM 21 aprile 2017, n. 93 (metrologia legale)Per gli strumenti usati per funzioni di misura legali, contatori di energia elettrica attiva verificati ogni 18 anni se elettromeccanici, 15 anni se statici in bassa tensione, 10 anni se statici in media e alta tensione.

Le tre regole hanno finalità diverse: la prima riguarda il servizio di misura verso il distributore, la seconda le accise, la terza la metrologia legale. Se e come si sommino sul tuo contatore dipende dall'assetto dell'impianto: è un punto da chiarire con il tuo consulente o con la Camera di commercio.

La verifica secondo la guida di e-distribuzione

La Sezione H della Guida per le connessioni di e-distribuzione prevede una verifica di prima posa prima dell'attivazione, con copia del verbale a e-distribuzione e prova di telelettura. Le verifiche periodiche seguono la norma CEI 13-4. Quando il responsabile è il produttore, e-distribuzione si riserva di presenziare: va avvisata con 20 giorni di anticipo e i certificati vanno sempre inoltrati.

La verifica per l'Agenzia delle Dogane

La circolare ADM n. 27/2025 riepiloga gli obblighi degli esercenti di officine di produzione da fonte rinnovabile. Tra quelli che restano fermi c'è la verificazione periodica, alla prescritta scadenza triennale, dei sistemi di misura fiscali installati presso l'officina. Nel registro vanno annotati per ogni sistema di misura il tipo di inserzione, la costante K e le verificazioni periodiche fatte dai laboratori autorizzati; i certificati di prova vanno conservati agli atti dell'officina. Se e come l'impianto sia officina elettrica lo stabilisce l'ufficio delle dogane competente.

La verificazione periodica del DM 93/2017

Il DM 93/2017 si applica agli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legali, cioè giustificate da motivi di interesse pubblico, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e lealtà delle transazioni commerciali, tra gli altri. La verificazione la eseguono organismi accreditati che hanno presentato la SCIA a Unioncamere. Il titolare dello strumento deve richiederla almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, o entro dieci giorni lavorativi da una riparazione che abbia rimosso i sigilli; l'esito si annota sul libretto metrologico.

Cosa succede se la verifica trova un errore

Il TIME prevede che, per il periodo dell'irregolarità, il responsabile della gestione dei dati ricostruisca i dati di misura sulla base dell'errore accertato in sede di verifica, con effetto dal momento in cui l'irregolarità è iniziata, se determinabile. Se l'errore non si può determinare, la ricostruzione usa misure di periodi o condizioni analoghi.

Chi ha diritto ai dati di misura può chiedere in qualsiasi momento una verifica straordinaria. Se gli errori sono entro i limiti di precisione, le spese restano a chi l'ha chiesta; se li superano, paga il responsabile di installazione e manutenzione, che ripristina l'apparecchiatura. Per e-distribuzione la ricostruzione dell'energia avviene solo se la verifica è stata fatta in contraddittorio con i suoi tecnici o se il produttore fornisce una perizia asseverata con il verbale. Come muoverti quando sospetti un errore è spiegato in errore di misura del contatore.

Come organizzare le verifiche

  • Censisci i sistemi di misura: per ogni contatore modello, matricola, fattore K, TA e TV, data di messa in servizio e data dell'ultima verifica.
  • Segna le scadenze di ogni regola che si applica al tuo impianto e i preavvisi richiesti, come i 20 giorni per e-distribuzione.
  • Coordina gli interventi: se serve aprire i dispositivi anti-frode, il TIME chiede un preavviso al gestore di rete di almeno 2 giorni lavorativi; riprogrammazioni e riconfigurazioni vanno comunicate al distributore.
  • Conserva verbali e certificati insieme ai dati di misura, come spiegato in conservazione dei dati di misura.
  • Controlla che il contatore risponda anche dopo l'intervento: un modem lasciato spento o una configurazione cambiata interrompono la telelettura.

Per l'ultimo punto aiuta la telelettura: enerdata legge ogni giorno i contatori fiscali in carico al produttore e mostra quali rispondono e quali no, con la notifica. Se dopo una verifica il contatore non risponde più, lo vedi la mattina dopo. Il servizio è in telelettura contatori.

Domande frequenti

Ogni quanto si verifica il contatore di produzione?

Dipende dalla regola: la circolare ADM richiama una scadenza triennale per i sistemi di misura fiscali delle officine elettriche; il DM 93/2017 indica 10 anni per i contatori statici in media e alta tensione usati per funzioni di misura legali; e-distribuzione rimanda alla periodicità della CEI 0-16.

Chi paga la verifica periodica?

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura, cioè il produttore quando il contatore è in carico a lui.

Chi esegue la verifica?

Per l'Agenzia delle Dogane laboratori da essa autorizzati; per il DM 93/2017 organismi accreditati che hanno presentato la SCIA a Unioncamere.

Devo avvisare il distributore?

Per e-distribuzione sì: preavviso di 20 giorni e invio dei certificati di verifica.

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Fonti